1. L'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 14. (Criteri per la formazione delle tabelle). - 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:
a) nella tabella I devono essere indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilaniminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;
7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;
8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera;
b) nella tabella II devono essere indicate:
1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della lettera a);
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);
c) nella tabella III devono essere indicate:
1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza indicati;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);
d) nella tabella IV devono essere indicate:
1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);
e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle di cui alle lettere a), b), c) e d) quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del
f) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti d'azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dare luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.
2. Nelle tabelle devono essere compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze e ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle devono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini dell'applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni indicate, purché idonea ad identificarla».